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Obbligo consegna attestati dei corsi di formazione

9 luglio 2026 di
Alessandro Sartori

È sanzionabile il datore di lavoro che si rifiuta di consegnare al dipendente gli attestati dei corsi di formazione frequentati in quanto viola il GDPR

Con il Provvedimento n. 571 del 11 settembre 2025, il Garante della Privacy ha chiarito in modo inequivocabile che l’attestato di formazione in materia di sicurezza sul lavoro è un dato personale del lavoratore, e che quindi il Datore di Lavoro è obbligato a fornirgliene una copia o l’originale:

Gli attestati di formazione e i relativi registri contengono dati personali riferibili ai lavoratori, la cui disponibilità deve essere garantita all’interessato, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il titolare del trattamento è tenuto ad assicurare la disponibilità e la portabilità dei dati che riguardano l’interessato, garantendo l’esercizio dei diritti previsti dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento

La precisazione del Garante sottolinea quanto già delineato dall’art. 4, par. 1, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), secondo cui costituisce dato personale “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”, con l’art. 12 per il quale Il titolare del trattamento è tenuto ad assicurare la disponibilità e la portabilità dei dati che riguardano l’interessato e con l’art. 15 che riconosce all’interessato il diritto di ottenere copia dei propri dati.

L’attestato di formazione, previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, certifica un percorso individuale di apprendimento: è quindi un bene personale del lavoratore, non un documento aziendale.

Il datore di lavoro deve conservarne copia per esigenze organizzative e di vigilanza, ma non può trattenerne l’originale, né opporsi alla sua consegna.

Il Datore di Lavoro deve quindi:

• consegnare l’attestato al lavoratore al termine del corso, contro firma di ricevuta;

• conservare una copia nel fascicolo formativo;

• rilasciare copia conforme su richiesta, anche dopo la fine del rapporto di lavoro.

Negare la consegna o trattenere l’attestato significa violare la normativa sulla protezione dei dati personali e i doveri di correttezza contrattuale civilistica del datore di lavoro.Inizia a scrivere qui...

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